Burocrazia
Bambini in moto: come si trasportano?
Come si trasporta un baby passeggero? Il punto fermo è l’età minima, che è di 5 anni. Ma per il resto la confusione sulle regole è tantissima. Noi vi aiutiamo a fare chiarezza
1. In moto e scooter posso trasportare bambini di qualunque età?
No. Il Codice della strada disciplina il trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote all’articolo 170, che è quindi la base da cui dobbiamo partire. Tale articolo, al comma 1 bis, dice testualmente che “sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote (ai tempi in cui il codice è stato approvato, nel 1992, il Piaggio Mp3 non esisteva ancora; ndr) è vietato il trasporto di minori di anni cinque”. Quindi il codice stabilisce il requisito minimo di età, ossia l’aver compiuto i 5 anni.
2. Il bambino in moto o scooter deve indossare il casco?
Sì, come dice il codice della strada. E non deve trattarsi di un casco qualunque, ma di un casco da moto da bambini (quindi un modello con caratteristiche tecniche e strutturali adatte) omologato secondo la normativa europea ECE 22.05. Teniamo a specificare questo perché, in taluni casi, i minori vengono fatti viaggiare sulle due ruote a motore con indosso un casco da bici, sicuramente più leggero e meno invasivo, ma non sufficiente a proteggerlo adeguatamente in caso di incidente.
3. È vero che uno dei requisiti fondamentali è che il minore tocchi le pedane con i piedi?
No. Questa è una delle più radicate credenze nel settore del trasporto dei minori. In base all’articolo 170 del codice della strada, chi ha più di 5 anni può essere trasportato purché “sia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature”. Ciò significa che, come spiega il vicequestore aggiunto della Polizia Stradale Alessandro Abruzzini, “Il codice non detta prescrizioni specifiche per il trasporto di bambini di età superiore a 5 anni oltre quella che vengano lecitamente trasportati e che debbano essere seduti in modo corretto. La ratio è quella di garantire la sicurezza del trasportato che deve essere in grado di non sbilanciarsi e rimanere correttamente seduto a seguito delle normali sollecitazioni che subisce il veicolo a due ruote sulla strada, senza vincolare il passeggero all’adozione di particolari accorgimenti”.
4. Cosa significa essere trasportato in modo corretto?
La legge non è così rigorosa nel disciplinare i singoli casi. Se trasporto un bambino di 5 o 6 anni, è sufficiente che il minore sia seduto nel posto riservato al passeggero e in grado di essere “stabile ed equilibrato” durante la marcia. Concetto che è piuttosto interpretabile. Poco importa se il pargolo non tocca le pedane: è sufficiente che il requisito di stabilità possa essere raggiunto cingendo ad esempio la vita del conducente con le braccia, o aggrappandosi alle maniglie per il passeggero di cui moto e scooter sono dotati, o sfruttando lo schienale del bauletto portaoggetti.
5. E se voglio usare un seggiolino da moto, cosa succede?
Niente di particolare. In commercio in Italia esistono un paio di seggiolini da moto, prodotti da Givi e Kappa. L’utilizzo degli appositi seggiolini da installare sui veicoli a motore a due ruote, pur essendo consentito nel nostro Paese, non è obbligatorio. Può essere, pertanto, utilizzato a discrezione del singolo conducente. Diverso è il caso che accade in alcuni Paesi europei (ad esempio Danimarca, Belgio, Francia e Germania) che impongono, invece, l’utilizzo dei seggiolini omologati per il trasporto dei passeggeri che non siano in grado di raggiungere coi propri piedi le pedane di moto e scooter.
6. Se doto la mia moto o scooter di un seggiolino artigianale, o di un dispositivo fatto in casa, rischio qualcosa?
Per i seggiolini “non sono nemmeno previste determinate caratteristiche, ovvero la necessità che siano omologati o approvati”, dice il vicequestore Alessandrini della Polizia Stradale. Pertanto, a rigor di codice, non rischio niente se doto il mio mezzo di una seduta “fatta in casa” o mi servo di dispositivi che in qualche modo aiutano a favorire la stabilità in sella del minore.
7. Posso trasportare un minore facendolo stare in piedi sulla pedana dello scooter?
No. Vero è che molti conducenti si sentono più sicuri nel trasportare un bambino tenendolo tra sé e il retroscudo dello scooter. Ma questo è uno dei comportamenti più criminali che si possa adottare. In primo luogo perché, in caso di frenata brusca, il trauma maxillo-facciale e toracico è dietro l’angolo. Una recente indagine dell’ospedale Niguarda di Milano sui traumi in moto ci ricorda che le lesioni gravi al torace e alla testa sono ai primi posti per indice di mortalità.
8. Che rischi corro se trasporto un minore in modo irregolare?
Ogni anno, stando alle ultime statistiche Istat, le forze dell’ordine sanzionano 1.635 motociclisti e scooteristi per violazione dell’articolo 170. Un numero piccolo di contravvenzioni. Ma comunque abbastanza salate. L’art. 170 infatti dice che “chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326”.
9. Qual è la soluzione migliore per trasportare bambini in moto?
La soluzione più avveduta e di buon senso - anche nell’ottica della gestione di un eventuale sinistro - è quella di trasportare di persona i propri figli, e di non delegare tale delicato compito a soggetti terzi (siano essi parenti, amici o conoscenti). Non a caso la legislazione di alcuni Paesi europei come la Spagna privilegia il trasporto effettuato dai genitori o dal tutore legale.
10. Cosa succede se faccio un incidente con un minore a bordo?
“In caso di sinistro con lesioni al bambino trasportato - spiega a Dueruote Christian Invernizzi, dell’ufficio sinistri di Motoplatinum - la compagnia di assicurazioni deve prendere in considerazione il danno del minore, istruirlo e liquidarlo, sia se c’è una responsabilità del conducente, sia ai sensi dell’articolo 141 codice delle assicurazioni private, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente responsabile e della sua compagnia di assicurazioni”. Ricordiamoci però che siamo in presenza di un minore e che esiste una responsabilità non solo del conducente del mezzo, ma anche di chi esercita la potestà sul minore. A loro potrebbe quindi essere imputata una “culpa in vigilando” e potrebbe quindi essere richiesta parzialmente o totalmente la restituzione del risarcimento spettato al minore, su autorizzazione del Giudice tutelare.
Cosa succede all’estero?
FRANCIA
I passeggeri devono essere in grado di impugnare correttamente le maniglie di sostegno del veicolo e poggiare i piedi sulle pedane. Per i bambini più piccoli di 5 anni è obbligatorio un seggiolino da moto omologato.
DANIMARCA
I bambini di altezza inferiore a 135 cm non possono essere trasportati su un motoveicolo a due ruote, a meno che non abbiano compiuto i 5 anni e venga usato un seggiolino omologato.
AUSTRIA
L’età minima per essere trasportati su motoveicoli e tricicli a motore è 12 anni: il minore deve toccare correttamente con i piedi le pedane. Sui ciclomotori l’età minima è di 8 anni; sotto questa età è necessario usare un seggiolino omologato.
SPAGNA
Qui l’età legale per circolare è 12 anni, a patto che il passeggero tocchi correttamente con i piedi le pedane e sieda sul sellino o su un supporto apposito che ne garantisca la stabilità. Il limite si abbassa a 7 anni se il conducente è il padre, la madre o il tutore legale del minore.
SVIZZERA
I bambini di età inferiore ai 7 anni devono essere trasportati su seggiolini da moto omologati.
GERMANIA
Non esiste un limite minimo di età per essere trasportati su un motoveicolo. Sotto i 7 anni è però obbligatorio essere seduti su un seggiolino da moto omologato.
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