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Autovelox approvato ma non omologato? La Cassazione annulla la multa

Marco Gentili
di Marco Gentili il 22/04/2024 in Attualità
Autovelox approvato ma non omologato? La Cassazione annulla la multa
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La sentenza della suprema corte riapre una lacuna mai colmata dal Codice della strada. E sconfessa perfino le circolari ministeriali che equiparano approvazione e omologazione. Facciamo il punto sulla questione

Pochi giorni fa la Corte di Cassazione, con la sentenza 10105/2024, ha annullato la multa comminata a un automobilista di Treviso in quanto, secondo il ricorrente, l'autovelox risultava approvato ma non omologato. La suprema corte mette di nuovo il dito nella piaga della questione ormai annosa tra approvazione e omologazione degli apparecchi per il rilevamento a distanza delle sanzioni.

 

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

All'articolo 45 del Codice della strada è riportato come i dispositivi per la rilevazione delle sanzioni (quindi anche gli autovelox) "sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". In questa formulazione, sembra che le due procedure siano alternative, e non entrambe obbligatorie. Ma stavolta la Cassazione, scavalcando anche due circolari del Ministero dei Trasporti, ha stabilito che approvazione e omologazione sono differenti sul piano formale e sostanziale.

 

PER IL MINISTERO SONO LA STESSA COSA

Il Ministero dei trasporti, nel 2020, aveva provato a mettere ordine per evitare che proprio la sottile differenza linguistica tra approvazione e omologazione lasciasse a giudici di pace e tribunali vari ampi margini di discrezione per stabilire la validità o meno delle multe comminate. Nel parere rilasciato quattro anni fa, per il Ministero dei Trasporti non conta se un dispositivo è approvato oppure omologato: la sanzione è sempre valida.

Un tentativo difficile anche perché, all'interno del Codice della strada e dei vari regolamenti attuativi, viene scritto tutto e il contrario di tutto. Si prenda ad esempio l’articolo 142 del codice della strada parla di “apparecchiature debitamente omologate” (e quindi sottoposte a un procedimento di certificazione iniziale e revisione periodica a cura di un ente terzo), mentre l’articolo 345 del regolamento di esecuzione afferma l'opposto, ossia che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero”. Pertanto, secondo questa lettura, basta la bollinatura del Ministero dei trasporti per autorizzare l'uso di un dispositivo.  A complicare le cose, l’articolo 201 del Codice parla di “dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati, mentre la direttiva Minniti firmata nel 2017 dall'allora ministro dell'Interno parla sempre di apparecchiature “omologate o approvate”.

 

UNA SOLUZIONE? USARE TERMINI PIU' CHIARI

La soluzione c'è ed è dietro l'angolo: nel nuovo Codice della strada basterebbe modificare tutti gli articoli che affrontano il tema autovelox ed esplicitare con un linguaggio semplice che approvazione e omologazione sono in sostanza la stessa cosa

 

NESSUNA PIOGGIA DI RICORSI

La recente sentenza della Cassazione in tema di autovelox sta provocando grande confusione e alimenta false speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni. Lo afferma il Codacons, che interviene per ridimensionare gli effetti della decisione degli ermellini che ha accolto il ricorso di un automobilista stabilendo l'esistenza di una differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox.

"Va chiarito subito che la sentenza della Cassazione non porta affatto ad una raffica di ricorsi e al conseguente annullamento delle multe elevate dagli autovelox", spiega il presidente Carlo Rienzi. "La legge stabilisce infatti criteri e tempi precisi per impugnare le sanzioni: dalla data di contestazione o notifica della violazione, 60 giorni davanti al Prefetto, ricorso gratuito ma che determina il pagamento del doppio della sanzione qualora l'istanza venga respinta, o 30 giorni dinanzi al giudice di pace, ma pagando il contributo unificato. Per le multe già pagate o quelle per cui siano scaduti i termini, non è possibile proporre ricorso", aggiunge ancora.

“Nel caso in cui sia ancora possibile contestare la sanzione, per avere certezze circa l'omologazione del dispositivo autovelox che ha accertato la violazione, occorre presentare istanza d'accesso presso il comune dove è installato l'apparecchio e, una volta ottenuti gli atti, analizzare le specifiche tecniche sull'autovelox", prosegue Rienzi. "Una prassi tutt'altro che semplice, e che in ogni caso non porta all'annullamento automatico delle sanzioni", continua.

 

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