PER IL MINISTERO SONO LA STESSA COSA
Il Ministero dei trasporti, nel 2020, aveva provato a mettere ordine per evitare che proprio la sottile differenza linguistica tra approvazione e omologazione lasciasse a giudici di pace e tribunali vari ampi margini di discrezione per stabilire la validità o meno delle multe comminate.
Nel parere rilasciato quattro anni fa, per il Ministero dei Trasporti non conta se un dispositivo è approvato oppure omologato: la sanzione è sempre valida.
Un tentativo difficile anche perché, all'interno del Codice della strada e dei vari regolamenti attuativi, viene scritto tutto e il contrario di tutto. Si prenda ad esempio l’
articolo 142 del codice della strada parla di
“apparecchiature debitamente omologate” (e quindi sottoposte a un procedimento di certificazione iniziale e revisione periodica a cura di un ente terzo), mentre l’
articolo 345 del regolamento di esecuzione afferma l'opposto, ossia che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero”. Pertanto, secondo questa lettura, basta la bollinatura del Ministero dei trasporti per autorizzare l'uso di un dispositivo. A complicare le cose, l’articolo 201 del Codice parla di “dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati, mentre la direttiva Minniti firmata nel 2017 dall'allora ministro dell'Interno parla sempre di apparecchiature “omologate o approvate”.