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Moto e monopattini: tutte le novità sul fronte delle assicurazioni

Redazione
dalla Redazione il 04/08/2023 in Attualità
Moto e monopattini: tutte le novità sul fronte delle assicurazioni
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Le compagnie saranno obbligate a sospendere la polizza, mentre per i mezzi di micromobilità scatterà l'obbligo di copertura: ecco cosa prevede il nuovo decreto legislativo

Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di Rc Auto. Lo riporta in una nota il Mimit in cui si precisa che viene previsto un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

 

MOTO: ESTESO L'OBBLIGO DI COPERTURA

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, in questo provvedimento viene rafforzato lo strumento del cosiddetto "preventivatore", che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti internet dell'Ivass e del ministero delle imprese e del made in Italy.

Per quanto riguarda l'obbligo di copertura assicurativa questo viene esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati; dal fatto che siano fermi o in movimento; dalla loro circolazione in zone il cui l`accesso è soggetto a restrizioni (per esempio mezzi che negli aeroporti trasportano i passeggeri dal gate all`aereo).

Nel provvedimento sono inserite anche alcune deroghe. In particolare, è escluso l'obbligo di copertura assicurativa per i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto; per i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro); per i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad esempio per utilizzo stagionale).

 

COME CAMBIA LA SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

La novità è rappresentata dalla sospensione volontaria dell'assicurazione da parte dell'assicurato. In tal modo si codifica una possibilità che finora era rimessa alla libera scelta dell'impresa assicuratrice. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all'annualità.

 

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