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Attualità
Potrete continuare a prestare e prendere in prestito la moto!
di Riccardo Matesic
il 28/10/2014 in Attualità
Con un comunicato stampa il Ministero dei Trasporti ha chiarito in quali casi bisognerà registrare l'uso di un veicolo di cui non si è intestatari. Cancellando ogni allarmismo ingiustificato per i motociclisti, che potranno continuare a scambiarsi le moto in prestito
Non è vero che dal 3 novembre non potrete più guidare la moto in prestito di un amico se non avete prima fatto l'apposita annotazione sulla carta di circolazione! E non è vero che l'intestatario sul libretto e il nome sulla patente del guidatore dovranno coincidere, pena una multa da 705 euro!
A chiarire le cose ha pensato il Ministero dei Trasporti, con un comunicato stampa di precisazione.
Tutta colpa di un lancio errato della notizia, ripreso un po' da tutti con leggerezza, senza andare a controllare né il testo della legge 120/2010, né la circolare ministeriale del 10 luglio scorso (n. 15513)
Ed ecco allora le precisazioni del Ministero, che a breve dovreste trovare anche sul sito www.mit.gov.it.
La prima è che "l'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi". Insomma, se vi prestano (o prestate) un mezzo per 29 giorni, nulla è cambiato!
E "non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti". Quindi si parla solamente di situazioni di affidamento che partiranno da quella data. E, comunque, per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni per effettuare l'annotazione. Se prescritta.
Resta escluso il comodato fra familiari conviventi. Per quanto riguarda i mezzi aziendali, "non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda.
La nuova norma vale invece per le locazioni senza conducente a lungo termine stipulate a decorrere dal prossimo 3 novembre; ovviamente a condizione che abbiano una durata superiore ai 30 giorni canonici.
Insomma, come avevamo già scritto mesi fa, il problema in buona parte non ci riguarda, investendo piuttosto i noleggiatori e le società che offrono veicoli in leasing. Senza contare, che l'uso di un veicolo per più di 30 giorni da parte di un privato differente dall'intestatario e non regolato da un contratto è difficile da accertare.
Piuttosto la nuova legge offre una spalla a chi vuole regolarizzare il comodato d'uso di un veicolo. Cosa che può tornare utile a chi il veicolo lo usa, per intestarsi l'assicurazione ad esempio, o a chi lo concede, per mettersi al riparo dalle multe.
A chiarire le cose ha pensato il Ministero dei Trasporti, con un comunicato stampa di precisazione.
Tutta colpa di un lancio errato della notizia, ripreso un po' da tutti con leggerezza, senza andare a controllare né il testo della legge 120/2010, né la circolare ministeriale del 10 luglio scorso (n. 15513)
Ed ecco allora le precisazioni del Ministero, che a breve dovreste trovare anche sul sito www.mit.gov.it.
La prima è che "l'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi". Insomma, se vi prestano (o prestate) un mezzo per 29 giorni, nulla è cambiato!
E "non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti". Quindi si parla solamente di situazioni di affidamento che partiranno da quella data. E, comunque, per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni per effettuare l'annotazione. Se prescritta.
Resta escluso il comodato fra familiari conviventi. Per quanto riguarda i mezzi aziendali, "non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda.
La nuova norma vale invece per le locazioni senza conducente a lungo termine stipulate a decorrere dal prossimo 3 novembre; ovviamente a condizione che abbiano una durata superiore ai 30 giorni canonici.
Insomma, come avevamo già scritto mesi fa, il problema in buona parte non ci riguarda, investendo piuttosto i noleggiatori e le società che offrono veicoli in leasing. Senza contare, che l'uso di un veicolo per più di 30 giorni da parte di un privato differente dall'intestatario e non regolato da un contratto è difficile da accertare.
Piuttosto la nuova legge offre una spalla a chi vuole regolarizzare il comodato d'uso di un veicolo. Cosa che può tornare utile a chi il veicolo lo usa, per intestarsi l'assicurazione ad esempio, o a chi lo concede, per mettersi al riparo dalle multe.
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