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Attualità

Sono in regola le ?strisce? rialzate?

il 26/09/2006 in Attualità

Un giudice di pace ha accolto il ricorso di un motociclista, confermando che i passaggi pedonali rialzati debbono rispettare le prescrizioni relative ai dossi rallentatori, in materia di altezza e visibilità. Si apre quindi la strada ai risarcimenti

Un giudice di pace ha accolto il ricorso di un motociclista, confermando che i passaggi pedonali rialzati debbono rispettare le prescrizioni relative ai dossi rallentatori, in materia di altezza e visibilità. Si apre quindi la strada ai risarcimenti
di Riccardo Matesic

Dopo la moda delle strisce pedonali con fondo colorato, sta prendendo piede ora quella degli attraversamenti rialzati.
Proteggere i pedoni è sicuramente importante, ma né il Codice della Strada né il Regolamento d?esecuzione contemplano la possibilità di rialzare i passaggi pedonali.
Così molti comuni li ?mascherano? da dossi, senza rispettare però le prescrizioni proprie dei rallentatori, e creando trappole per chi va in moto.
Ce lo ha fatto notare un avvocato-motociclista di Milano, Simone Manelli, che in una lettera racconta di come ha seguito e vinto la causa di un motociclista, caduto proprio su un attraversamento pedonale rialzato, a Peschiera Borromeo (MI).

L?Art. 179 del Regolamento d?Esecuzione del Codice della Strada, ricorda l?avv. Simone Manelli, stabilisce infatti misure ben precise per i dossi, in funzione del tipo di strada: ad esempio, se la velocità massima consentita è inferiore ai 30 Km/h, il dosso non può eccedere i sette centimetri d?altezza, se invece è inferiore ai 40 Km/h, il dosso non deve superare i cinque centimetri.
Inoltre deve essere adeguatamente segnalato con segnaletica verticale ed orizzontale, in modo che non costituisca un ostacolo occulto.

E veniamo alla storia del nostro motociclista, che di notte sopraggiungeva su un maxi-dosso da 14 centimetri, non idoneamente segnalato. Nella caduta riportava sia lesioni fisiche sia danni alla moto.
Mancava ancora la beffa, materializzatasi di lì a poco, con i Vigili Urbani che hanno verbalizzato al malcapitato i commi 2 e 11 dell?Art. 141 (il conducente deve conservare il controllo del mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre in sicurezza).
Il ricorso al Giudice di Pace di Milano ha cancellato la multa (Dott. Sansone - sentenza n° 21201 del 7/7/06), ritenendo che quel attraversamento pedonale costituisse insidia stradale per il mancato rispetto dei limiti di altezza.

A questo punto per il motociclista, se il Comune non ricorrerà in Cassazione entro i termini di legge, si apre la possibilità di fare ricorso al giudice ordinario, per chiedere al comune un appropriato risarcimento dei danni.
Ma si prospetta anche l?opportunità, per chi dovesse incorrere in incidenti analoghi, di fare causa al responsabile della strada. Teniamolo a mente.

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