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Autovelox, multa contestabile se l'apparecchio è poco visibile

Marco Gentili
di Marco Gentili il 12/03/2019 in Attualità
Autovelox, multa contestabile se l'apparecchio è poco visibile
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Una sentenza della Cassazione scardina la giurisprudenza corrente: rilevatore e pattuglia non devono essere nascosti alla vista del motociclista

Affinché una multa fatta con l'autovelox sia valida e non contestabile non basta che la postazione con l'apparecchio di controllo, posizionata a bordo strada, sia preceduta dal cartello di segnalazione previsto dalla normativa ma è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sulla carreggiata. Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene in difesa degli utenti della strada, dando la corretta interpretazione delle norme contenute nel Codice della Strada.

 

Non contano solo i cartelli

Nel diffondere il testo integrale dell'ordinanza n. 6407, emessa dalla VI Sezione Civile e pubblicata il 5 marzo, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea: "se, come nella vicenda in esame, è messa in dubbio la chiara visibilità dell'apparecchio e degli agenti accertatori, la presenza del cartello stradale che segnala agli automobilisti il controllo dell'Autovelox non è sufficiente per dare solidità alla multa per eccesso di velocità".

 

Nel caso in oggetto, relativo a una contravvenzione elevata con un apparecchio di controllo della velocità in dotazione alla Polizia Stradale, il Tribunale di Livorno aveva accertato che il cartello di avviso della postazione era stato posto a distanza regolamentare ma non aveva valutato la visibilità del dispositivo e della pattuglia. Gli Ermellini, facendo riferimento anche a un proprio precedente pronunciamento in proposito, hanno ricordato come "la norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che `le postazioni di controllo (...) per il rilevamento della velocità devono essere (...) ben visibili´ e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da ultimo affermata anche da questa Corte". Come sottolineano gli esperti, l'assenza di tale verifica rende discutibile e impugnabile la multa elevata.

 

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