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Bollo moto: quanto costa, dove si paga, come funziona

Marco Gentili il 09/02/2018 in Burocrazia

Modalità di pagamento, scadenze, durata, penali, regioni: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla tassa di possesso di motocicli, scooter e ciclomotori

Bollo moto: quanto costa, dove si paga, come funziona
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Tutti lo chiamano bollo moto, ma il suo nome tecnico è tassa di possesso. Si tratta – per l'appunto – di un tributo legato al possesso stesso di un motociclo, che va pagata alla Regione in cui si ha la residenza. Il suo importo, che varia di Regione in Regione, dipende da due variabili fondamentali. La prima è la potenza (in kilowatt) del veicolo, la seconda è legata alla classe omologativa del veicolo (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 oppure Euro4).

COME SI CALCOLA IL BOLLO?

Calcolare il bollo della propria moto è semplice: basta andare sul portale dell’Agenzia delle entrate, inserire i dati di classe e potenza del proprio veicolo (come riportata sulla carta di circolazione) e l’importo viene generato in automatico. Quando si inserisce la potenza in kW, ricordatevi che ai fini del calcolo non influiscono i decimali, quindi se il veicolo ha una potenza di 77,5 kW, il bollo sarà calcolato su 77.

QUANDO SI PAGA IL BOLLO?

La modalità di pagamento del bollo varia a seconda della Regione. In quasi tutta Italia (tranne alcune eccezioni) ormai vale la regola per cui il bollo su una nuova immatricolazione va pagato entro la fine del mese successivo all’evento. La validità del bollo è di 12 mesi. Il rinnovo invece va fatto entro il mese successivo alla scadenza e mai prima di essa. In alcune regioni, come ad esempio la Puglia, il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi.

COME SI PAGA IL BOLLO?

In tutta Italia il bollo si paga con le stesse modalità: bollettino postale, ricevitorie Sisal, Lottomatica o convenzionate (a seconda della Regione), agenzie di pratiche auto, attraverso gli sportelli e le delegazioni Aci sul territorio nazionale oppure online, sui portali dedicati (come Bollonet di Aci, attivo per tutte le regioni italiane eccetto Sardegna, Marche, Veneto e Friuli).

In alcune regioni, come la Lombardia, è possibile domiciliare il pagamento del bollo (attraverso il circuito degli adedbiti automatici SEPA su conto corrente) in modo tale da non dover avere l’incombenza di doversi ricordare la scadenza.

COME FACCIO A RICORDARE QUANDO SCADE?

Nessun problema: ormai tutte le regioni italiane e l’Aci offrono un servizio gratuito per ricordare – via posta, email oppure sms – il motociclista della imminente scadenza del bollo.

COME FUNZIONA PER I CICLOMOTORI?

Per i ciclomotori il bollo non è una tassa di possesso, ma una tassa di circolazione, quindi va pagata solo se il cinquantino viene effettivamente utilizzato. Di solito, per comodità, il bollo per i ciclomotori va pagato entro il 31 gennaio e comunque ha validità per l’anno solare in corso, qualunque sia il momento in cui viene pagato. In alcune regioni, come la Lombardia, i cinquantini sono esentati dalla tassa.

COSA SUCCEDE SE SCADE IL BOLLO?

La distrazione è dietro l’angolo: come comportarci quando ci accorgiamo di non aver rinnovato il bollo? In mancanza di una contestazione (ossia della recezione di una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle entrate) è possibile procedere al ravvedimento operoso. In sostanza, paghiamo una piccola penale. Se il bollo auto scaduto viene pagato entro 14 giorni dalla data di scadenza: il contribuente usufruisce di una sanzione ridotta pari allo 0,1% dell’importo del bollo dovuto per ogni giorno di ritardo. Se il bollo omesso è pagato dal 15° al 30° giorno rispetto al termine previsto: la sanzione ridotta è pari a 1,50% dell’importo del tributo non pagato più interessi di mora pari allo 0,2% da calcolare per ogni giorno di ritardo. Se il bollo è scaduto e la regolarizzazione avviene dal 31° giorno al 90° giorno: si ha diritto alla sanzione ridotta pari a 1,67% + interessi di mora. Se il bollo scaduto viene pagato dal 91° giorno ma entro 1 anno dalla data di scadenza originaria: si ha diritto a fruire della sanzione ridotta pari a 3,75% più interessi di mora.

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