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Attualità

Direttiva assicurazioni moto 2024: le 4 cose da sapere

Marco Gentili
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Direttiva assicurazioni moto 2024: le 4 cose da sapere

Le nuove regole che riguardano l'assicurazione moto sono ormai chiare: ecco quello che c'è da sapere su sospensione e obbligo di polizza

Qualche mese fa su questo sito abbiamo approfondito per quanto possibile i risvolti pratici dell'applicazione della nuova direttiva assicurazioni recepita dall'Italia alla fine di dicembre 2023. Si tratta infatti di un provvedimento particolarmente delicato perché stabilisce obblighi legati all'assicurazione di veicoli fermi, non circolanti e custoditi in spazi privati.  Per riepilogare gli aspetti più significativi, la direttiva prevede la possibilità di sospendere l'assicurazione di una moto o scooter per un periodo pari a 10 mesi per annualità assicurativa, mentre per i veicoli di interesse storico e collezionistico certificati ai sensi dell'articolo 60 del codice della strada, la durata massima della sospensione è pari ad 11 mesi per annualità assicurativa. Restano però ancora da definire alcuni aspetti, che abbiamo chiarito grazie alla collaborazione di UnipolSai.  

IL CONCETTO DI "SPAZIO PRIVATO"

1. Alla luce della direttiva europea, sono obbligato ad assicurare la mia moto o scooter anche se ricoverata in uno spazio privato?  Sì. Dal 23/12/23 l’Italia ha recepito la normativa europea 2021/2118 riguardante l’obbligo assicurativo anche per i veicoli parcheggiati in area privata. La deroga all’obbligo è prevista solo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente (ad esempio in caso di confisca del mezzo o di fermo/sequestro amministrativo). L’esenzione all’obbligo di assicurazione è inoltre esteso ai veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto, nonché' quando il loro utilizzo viene volontariamente sospeso su richiesta del proprietario (o dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o dal locatario in caso di locazione finanziaria) attraverso una formale comunicazione all'impresa di assicurazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).   2. Cosa significa spazio privato? Box o cortili rientrano in questa definizione?  Ciò che determina la qualificazione di area privata è l’uso che ne viene fatto. Se all’interno dell’area privata consona alla circolazione (movimento, fermata, sosta del veicolo) hanno accesso solo alcune categorie di soggetti (riservata a selezionati utilizzatori), l’uso è da ritenersi privato; in tali casi un veicolo va obbligatoriamente assicurato (ad esempio, quando circola o staziona in un cortile condominiale, all'interno di un giardino di proprietà privata o di un parcheggio riservato a selezionati utilizzatori).  

POSSO NON RINNOVARE L'ASSICURAZIONE SCADUTA?

3. Posso anche decidere di non assicurare il mio veicolo quando non lo uso (ad esempio, mi scade la polizza, non lo uso e non la rinnovo)?  I veicoli devono essere assicurati anche se ricoverati in aree private. Tra le deroghe previste vi è però la possibilità, per il soggetto legittimato, di richiedere in qualsiasi caso lo ritenga opportuno e senza la necessità di esplicitarne il motivo, la sospensione della copertura RC tramite formale comunicazione all’impresa di assicurazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), indicando data inizio e data fine del periodo di sospensione. Nello stato di sospensione, l’utilizzo del veicolo rappresenta a tutti gli effetti una violazione della deroga all’obbligo RC soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193.  

QUANDO UNA MOTO NON E' CIRCOLANTE?

Il mezzo non circolante non è teoricamente soggetto all'obbligo assicurativo. Quali sono le caratteristiche del mezzo non circolante? Come posso renderlo tale? Questa condizione è reversibile?  4. Nel concetto di Circolazione rientra il movimento, la fermata e la sosta del veicolo. Con il Decreto Legislativo 184 del 22/11/2023 si definisce una volta per tutte che l’obbligo dell’assicurazione R.C.A. si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. La deroga introdotta dal D.lgs. n. 184 relativa allo stato di “inidoneità del veicolo all’uso come mezzo di trasporto”, non identifica specificatamente i casi in cui il veicolo si possa ritenere in tale stato. E’ possibile però considerare, seppur a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come il caso di “assenza del motore” sia più coerente con lo stato di veicolo inidoneo all’uso come mezzo di trasporto, mentre lo “pneumatico forato” sia più difficilmente riconducibile allo stato in questione. Spetta comunque al proprietario del mezzo identificare: 1. L’inidoneità del veicolo all’uso come mezzo di trasporto e godere del diritto di deroga, informando la propria impresa di assicurazione, tramite formale comunicazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), senza indicare la specifica motivazione di inidoneità e senza che gli intermediari assicurativi ne debbano verificare lo stato. Come già visto per la deroga alla R.C.A. in caso di “sospensione volontaria”, anche in caso di godimento della deroga per “inidoneità del veicolo all’uso come mezzo di trasporto”, gli eventuali abusi e violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193.

2. Il venir meno dello stato di inidoneità, dovuto al ripristino del veicolo all’idoneità all’uso come mezzo di trasporto con conseguente ritorno all’obbligo dell’assicurazione RC.  

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