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Le nuove regole sulle garanzie di moto e scooter

Marco Gentili
di Marco Gentili il 07/02/2022 in Attualità
Le nuove regole sulle garanzie di moto e scooter
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Il decreto legislativo 170/2021 recepisce la direttiva europea che disciplina gli obblighi del venditore (che adesso ha maggiori doveri di prima) e del cliente (che può vantare più diritti). Ecco cosa cambia

Il decreto legislativo 170 del 2021 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/771, ovvero quel provvedimento che disciplina il funzionamento delle garanzie obbligatorie di legge che tutti i produttori di beni (e tra questi rientrano tutti i motoveicoli) devono fornire ai clienti finali. Nella sua difficoltà di interpretazione, la direttiva è comunque molto importante perché elenca diritti e doveri di venditore e cliente, e introduce alcuni principi che è necessario conoscere prima di formalizzare un acquisto. 

 

BENI ANCHE DIGITALI

Innanzitutto, nel concetto di “bene” non rientra più solamente l’oggetto materiale, ma anche il prodotto o il servizio digitale, quale può essere l’aggiornamento di un software o di una componente fondamentale per il corretto funzionamento del motoveicolo. 

La direttiva punta a creare un mercato nel quale i beni in commercio siano più durevoli, e quindi i mercati siano più sostenibili. Pertanto, tra le caratteristiche del bene, viene introdotta quella della durabilità, un concetto molto ampio per cui il bene è concepito per mantenere inalterate le sue funzioni e prestazioni richieste in una condizione di uso normale. 

 

GLI OBBLIGHI DEL VENDITORE

Al fianco dei principi generali, la direttiva esplicita tutti gli obblighi del venditore. Questi è obbligato, al momento della transazione, a informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili necessari a mantenere la conformità del bene acquisito, se il consumatore può aspettarseli automaticamente o se li deve richiedere, e se il contratto di vendita li prevede. Entra anche il principio del rischio dell’installazione: se la mala installazione di un aggiornamento deriva da istruzioni mancanti o poco chiare, ne risponde il venditore anche se questa è stata eseguita dal consumatore o da un soggetto terzo. Di conseguenza, la nuova direttiva spinge il produttore a realizzare manuali di istruzioni che siano scritti nel modo più chiaro e completo possibile. 

 

I TEMPI DELLA GARANZIA

La direttiva inoltre incide anche sui termini di garanzia legale: il venditore continua a rispondere del bene venduto per 24 mesi a partire dalla consegna del bene, mentre è stato aumentato da 6 a 12 mesi il periodo di presunzione, ossia il lasso di tempo nel quale il consumatore può notare l’insorgenza di un difetto di produzione. Se questo si manifesta entro un anno dall’acquisto, si presuppone che il bene avesse un difetto di fabbrica non imputabile al cliente. In caso di beni usati, chi vende e chi compra può stabilire termini diversi di responsabilità, che non possono mai essere inferiori ai 12 mesi. Confermato il principio per cui non c’è diritto alla risoluzione del contratto in caso di difetto di lieve entità del bene; adesso però l’onere della prova della lieve entità del difetto spetta al venditore, mentre prima era a carico del consumatore. 

 

LE GARANZIE PROMOZIONALI FANNO FEDE

La normativa europea prevede poi che la dichiarazione di garanzia debba essere fornita necessariamente (e non su richiesta del consumatore) su un “supporto durevole”, ossia non modificabile in corso d’opera, sebbene non è definito specificamente cosa si intenda con questa definizione. Le aziende, d’ora in avanti, non potranno più millantare garanzie promozionali che non corrispondano al vero. Un’eventuale garanzia commerciale integrativa rispetto a quella legale, quindi, diventa vincolante per produttore e venditore.

 

 

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