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Alcoltest: conducente sanzionabile anche se non è sul motociclo
La sentenza della Cassazione: la "fermata" del veicolo è una fase della circolazione, il guidatore non può rifiutarsi di essere sottoposto a controlli
Lascia la moto per andare a bere qualcosa al bar e, poco prima di rimettersi in sella, viene avvistato dagli agenti di polizia in evidente stato di alterazione alcolica. E, alla richiesta di sottoporsi ad alcoltest, si rifiuta in quanto non era in possesso del proprio veicolo.
Questa vicenda è stato oggetto di una sentenza della Cassazione la quale, nel dirimere la questione su quando inizia e finisce il ruolo di conducente e quello di guidatore, ha condannato un motociclista. Il termine "conducente", infatti, si riferisce a colui che guida o che ha guidato - fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia - un veicolo. In quanto conducente, e non pedone, egli non poteva sottrarsi alla richiesta degli agenti.
Secondo la Cassazione, infatti, ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.