Attualità
Torneranno i velox nascosti?
Una recente sentenza del Tribunale di Caltanissetta ha confermato un verbale elevato con una postazione mobile non visibile, sostenendo che è sufficiente la visibilità dei cartelli che avvisano del possibile controllo. Seguiranno sentenze analoghe?
Le multe elevate per mezzo di una postazione velox nascosta sono legittime, a patto che sia ben visibile il segnale che avvisa della presenza del controllo.
Attenzione: non parliamo di quei segnali mobili che alcune Polizie locali sistemano pochi metri prima della vettura nella quale è alloggiato il velox. Ci riferiamo piuttosto ai cartelli generici che avvisano della possibilità di controlli sulla velocità. Quelli di cui le nostre strade sono disseminate in abbondanza.Lo ha stabilito con una sentenza del 25 novembre scorso il giudice Andrea Gilotta, del Tribunale di Caltanissetta. Un pronunciamento che, come sempre, non muta la legge, ma fornisce un'interpretazione che potrebbe essere ripresa in altri giudizi.
In pratica, secondo il giudice, il principio della legge per il quale la postazione deve essere ben visibile, può applicarsi più semplicemente alla visibilità della segnalazione che preavvisa del controllo di velocità.
I commenti a margine della sentenza fanno notare come il giudice siciliano non abbia considerato rilevante la distanza minima fra il cartello di segnalazione e la postazione. La legge si limita infatti a parlare di “Adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”. Mentre una successiva circolare del Ministero degli Interni (che non fa giurisprudenza) aveva fissato tale valore in minimo 400 metri.
E non si parla nella sentenza neanche del fatto che l'auto che ospita il velox deve avere le insegne d'istituto o, in caso di auto civetta, essere riconoscibile per il lampeggiante blu acceso sul tetto o per un cartello che ne indica il corpo di appartenenza.
Non è dato sapere, al momento in cui scriviamo, se l'automobilista multato abbia proposto un ulteriore ricorso o se, a questo punto, si sia rassegnato a pagare.
In pratica, secondo il giudice, il principio della legge per il quale la postazione deve essere ben visibile, può applicarsi più semplicemente alla visibilità della segnalazione che preavvisa del controllo di velocità.
I commenti a margine della sentenza fanno notare come il giudice siciliano non abbia considerato rilevante la distanza minima fra il cartello di segnalazione e la postazione. La legge si limita infatti a parlare di “Adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”. Mentre una successiva circolare del Ministero degli Interni (che non fa giurisprudenza) aveva fissato tale valore in minimo 400 metri.
E non si parla nella sentenza neanche del fatto che l'auto che ospita il velox deve avere le insegne d'istituto o, in caso di auto civetta, essere riconoscibile per il lampeggiante blu acceso sul tetto o per un cartello che ne indica il corpo di appartenenza.
Non è dato sapere, al momento in cui scriviamo, se l'automobilista multato abbia proposto un ulteriore ricorso o se, a questo punto, si sia rassegnato a pagare.