Attualità
Il pasticcio del decreto semplificazione
L'intento era lodevole: cancellare l'inutile rinnovo ogni 5 anni della patente per i disabili che godono di condizioni fisiche stabili. Ma la distrazione ha creato un conflitto di norme che ora va risolto
Il decreto di semplificazione della Pubblica Amministrazione (n° 90 del 24 giugno 2014) si occupa anche delle patenti dei disabili, equiparandone la durata a quelle dei guidatori normodotati, qualora le patologie invalidanti non rischino di aggravarsi nel tempo.
Dunque d'ora in poi per molti disabili la visita di convalida si dovrebbe fare ogni 10 anni, che si riducono a 5 se il guidatore ha superato i 50 anni e a 3 se ha superato i 70. Fino al 25 giugno le patenti speciali duravano al massimo 5 anni.
Dunque d'ora in poi per molti disabili la visita di convalida si dovrebbe fare ogni 10 anni, che si riducono a 5 se il guidatore ha superato i 50 anni e a 3 se ha superato i 70. Fino al 25 giugno le patenti speciali duravano al massimo 5 anni.
Però abbiamo usato il condizionale, dicendo che la visita si dovrebbe fare ogni 10 anni. Perché il Legislatore è stato distratto, come spesso succede, dimenticando di cancellare un altro comma del Codice della Strada che rimane in vigore e che fissa ancora oggi la validità delle patenti speciali in massimo 5 anni (in coda al testo abbiamo riportato il nuovo comma 4 dell'art. 119 e il vecchio comma 5 (immutato) dell'art. 126 del Codice della Strada).
A questo punto, perché la prescrizione vada in vigore senza il rischio di essere invalidata, è urgente che il Governo torni sull'argomento con una ulteriore modifica del Codice, che cancelli la vecchia scrittura.
Possono farlo a brevissimo, visto che alle 17 del 30 giugno è convocato un consiglio dei ministri nel quale si parlerà anche di un nuovo decreto "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014". Chissà che nello stesso non trovi posto anche l'annunciata riforma del PRA-Motorizzazione e l'abolizione dell'IPT? Voci di corridoio dicono che, almeno per quanto riguarda la vicenda del Pubblico Registro per ora non succederà nulla di nuovo. Ma chissà?
Nel frattempo dobbiamo segnalare anche che il decreto del 24 giugno ha aumentato il deposito da versare per i ricorsi al giudice di pace. Per cifre inferiori a 1100 euro fino a oggi si pagavano 37 euro, ora si è passati a 43.
È vero che in caso di vittoria si può chiedere il rimborso di tale esborso, ma considerando la scomodità e la lunghezza dei tempi di giudizio, per multe di importo basso, sfruttando anche lo sconto del 30% se si paga entro i primi 5 giorni, finisce che conviene pagarle e togliersi il pensiero. E intanto fare ricorso diventa sempre più difficile.
La nuova disposizione di legge in materia di patenti per disabili (art. 119 c4 lettera a del Codice della Strada):
"Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4;"
Il vecchio comma 5 dell'art. 126 del Codice della Strada (non abrogato):
"Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni".
A questo punto, perché la prescrizione vada in vigore senza il rischio di essere invalidata, è urgente che il Governo torni sull'argomento con una ulteriore modifica del Codice, che cancelli la vecchia scrittura.
Possono farlo a brevissimo, visto che alle 17 del 30 giugno è convocato un consiglio dei ministri nel quale si parlerà anche di un nuovo decreto "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014". Chissà che nello stesso non trovi posto anche l'annunciata riforma del PRA-Motorizzazione e l'abolizione dell'IPT? Voci di corridoio dicono che, almeno per quanto riguarda la vicenda del Pubblico Registro per ora non succederà nulla di nuovo. Ma chissà?
Nel frattempo dobbiamo segnalare anche che il decreto del 24 giugno ha aumentato il deposito da versare per i ricorsi al giudice di pace. Per cifre inferiori a 1100 euro fino a oggi si pagavano 37 euro, ora si è passati a 43.
È vero che in caso di vittoria si può chiedere il rimborso di tale esborso, ma considerando la scomodità e la lunghezza dei tempi di giudizio, per multe di importo basso, sfruttando anche lo sconto del 30% se si paga entro i primi 5 giorni, finisce che conviene pagarle e togliersi il pensiero. E intanto fare ricorso diventa sempre più difficile.
La nuova disposizione di legge in materia di patenti per disabili (art. 119 c4 lettera a del Codice della Strada):
"Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4;"
Il vecchio comma 5 dell'art. 126 del Codice della Strada (non abrogato):
"Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni".