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Attualità

Guidatori, punti, multe e ricorsi

il 27/10/2006 in Attualità

Se vi rifiutate di comunicare i dati del guidatore per un?infrazione che vi viene contestata, rischiate una multa aggiuntiva. Due sentenze di altrettanti giudici di pace mettono però dei limiti a tale pratica

Se vi rifiutate di comunicare i dati del guidatore per un?infrazione che vi viene contestata, rischiate una multa aggiuntiva. Due sentenze di altrettanti giudici di pace mettono però dei limiti a tale pratica
di Riccardo Matesic

Avete presente la multa aggiuntiva da 357 euro che vi fanno, oltre alla multa già presa, se non comunicate le generalità del guidatore. Beh, ?andando a spasso per sentenze?, ne abbiamo trovate un paio che hanno annullato questa sanzione.
La prima e più interessante, è del giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, secondo il quale il comma 8 dell?art. 180 (quello applicato in questi casi) non si riferisce a chi non ricorda le generalità del guidatore, ma semplicemente a chi si rifiuta di comunicarle. Insomma, secondo il Giudice si tratterebbe di una sanzione comminabile solo a chi non è collaborativo, non a chi si presenta agli uffici dell?organo di polizia che ha elevato la multa, o invia loro una lettera per spiegare che non è in grado di ricordare chi fosse alla guida al momento dell?infrazione.
Il Giudice di Pace di Taranto fra le motivazioni cita alcuni principi giuridici basilari del nostro ordinamento. La buona fede ad esempio: fino a prova contraria bisogna considerare il cittadino sincero. Anche però il fatto che non si può dare al privato il potere inquisitorio e investigativo (prerogative dello Stato), chiedendogli di accertare autonomamente chi fosse alla guida. Ed è ancora grave il rischio di una querela per falsa dichiarazione; soprattutto considerando che certe informazioni sono richieste dopo centinaia di giorni dall?evento.
Del resto, sottolinea il Giudice, diversamente si punirebbe il difetto di memoria, un illecito inesistente nel sistema giuridico italiano.
Per questi motivi, in data 30 settembre 2005, il dott. Giacovelli ha accolto il ricorso di un cittadino, annullando il verbale.

Quando comunicare i dati?

Un po? diversa la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo Bruno, che in data 19 luglio 2006 ha deciso come le forze di polizia non possano chiedere di comunicare le generalità del guidatore prima della definizione della contestazione.
Traducendo dal linguaggio burocratico, secondo il giudice di pace di Pozzuoli, la richiesta delle generalità non può essere fatta prima che la multa sia stata pagata o prima che siano trascorsi i termini (60gg) per la presentazione dei ricorsi.
A maggior ragione non può essere fatta se ci sono dei ricorsi pendenti, cosa della quale il cittadino non è neanche tenuto a dare comunicazione alle forze di polizia, in quanto lo fa la stessa cancelleria del Giudice di Pace al quale è stato presentato il ricorso.
Dunque una visione diversa del problema. L?ordinamento italiano, però, non prevede che le sentenze ?facciano giurisprudenza?. Non mutano cioè lo stato delle cose e la legge, ma possono solo essere prese ad esempio nei casi di giudizio analoghi.

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