Attualità
Attenti al prezzo stracciato!
Dietro un prezzo di vendita particolarmente basso, può nascondersi una frode dell?IVA e d?ora in poi, per effetto di un decreto ministeriale, l?acquirente potrà essere chiamato a pagare di tasca sua l?imposta evasa dal venditore
Dietro un prezzo di vendita particolarmente basso, può nascondersi una frode dell?IVA e d?ora in poi, per effetto di un decreto ministeriale, l?acquirente potrà essere chiamato a pagare di tasca sua l?imposta evasa dal venditore
di Riccardo Matesic Attenti ad acquistare una moto da un negoziante se il prezzo nella fattura è troppo basso, quantomeno rispetto al valore effettivo di mercato della moto.
Si è sempre parlato, infatti, dei rischi che si corrono con le possibili frodi dell?IVA in caso di importazione parallela di veicoli, ma adesso c?è un decreto del Ministero dell?Economia (22 dicembre 2005) che allarga le responsabilità dell?acquirente anche ad altri casi.
La norma è già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n° 304 del 31/12/05), e stabilisce che nel caso di vendite di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, il compratore è tenuto a versare l?IVA (non gli interessi e le multe) eventualmente evasa dal venditore.
Nel malaugurato caso in cui l?Agenzia delle Entrate reclami il pagamento dell?imposta, ci si può allora salvare solo presentando giustificativi documentali che riconducano la fissazione di un prezzo di cessione inferiore al valore di mercato a eventi o situazioni particolari.
Per la cronaca, la stessa norma, oltre che per le moto, vale per auto, rimorchi, ed altri prodotti.
di Riccardo Matesic Attenti ad acquistare una moto da un negoziante se il prezzo nella fattura è troppo basso, quantomeno rispetto al valore effettivo di mercato della moto.
Si è sempre parlato, infatti, dei rischi che si corrono con le possibili frodi dell?IVA in caso di importazione parallela di veicoli, ma adesso c?è un decreto del Ministero dell?Economia (22 dicembre 2005) che allarga le responsabilità dell?acquirente anche ad altri casi.
La norma è già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n° 304 del 31/12/05), e stabilisce che nel caso di vendite di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, il compratore è tenuto a versare l?IVA (non gli interessi e le multe) eventualmente evasa dal venditore.
Nel malaugurato caso in cui l?Agenzia delle Entrate reclami il pagamento dell?imposta, ci si può allora salvare solo presentando giustificativi documentali che riconducano la fissazione di un prezzo di cessione inferiore al valore di mercato a eventi o situazioni particolari.
Per la cronaca, la stessa norma, oltre che per le moto, vale per auto, rimorchi, ed altri prodotti.