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La Legge Comunitaria 2001 per la RCAuto e Moto
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Nella seduta del 20 febbraio 2002, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il testo della ?Legge Comunitaria 2001?, che consente di attuare ben 57 direttive comunitarie alle quali l?Italia era tenuta ad adeguarsi in quanto membro dell?Unione E
Nella seduta del 20 febbraio 2002, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il testo della ?Legge Comunitaria 2001?, che consente di attuare ben 57 direttive comunitarie alle quali l?Italia era tenuta ad adeguarsi in quanto membro dell?Unione E
La Legge Comunitaria 2001 per la RCAuto e Moto
Nella seduta del 20 febbraio 2002, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il testo della ?Legge Comunitaria 2001?, che consente di attuare ben 57 direttive comunitarie alle quali l?Italia era tenuta ad adeguarsi in quanto membro dell?Unione Europea.
Nell?ambito di tale Legge, l?art. 49 contiene importanti novità per il settore dell?assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione (RC Auto e Moto).
Ddl Camera 1533
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
Legge comunitaria 2001
Articolo 49
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli)
1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarietà;
d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle già previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.