Nelle trattative tra privati il bene viene acquistato senza un oggettivo controllo del suo stato di funzionamento. Ma se emergono dei vizi tenuti nascosti dal venditore, ci si può rivalere su di lui
Quando si acquista un motoveicolo usato da un privato, esistono due possibilità per stabilirne il reale stato. La prima è quella di recarsi a visitare il mezzo in compagnia di un meccanico di fiducia e farne valutare l'effettiva situazione. La seconda è, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, quella di fidarsi di ciò che dice il venditore.
Si dice comunemente che nelle trattative tra privati l'acquisto avviene secondo la formula "vista e piaciuta". Formula che, però, non è prevista nel nostro codice.
E' bene sapere però che anche le trattative condotte tra privati per la cessione di beni mobili (siano essi uno smartphone, un motoveicolo o un lampadario) sottostanno alle regole dettate dal codice civile agli articoli 1490 e seguenti.
COSA DICE IL CODICE CIVILE
L'articolo 1490 afferma che che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; la norma prevede, inoltre, che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
L'articolo seguente dispone che non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
L'articolo 1944 stabilisce che in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
L'articolo 1495 specifica anche che esiste un tempo limite nel quale il compratore può denunciare i vizi occulti del bene acquistato: Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
COME COMPORTARSI NELLA REALTA' DEI FATTI
Il codice civile quindi tutela chi compra da eventuali vizi del bene acquistato, volutamente tenuti nascosti dal venditore. Insomma, se vi accorgete che la moto che avete comprato da un privato ha dei problemi che necessitano un intervento, potete rivalervi sul venditore esigendo uno sconto sul prezzo del bene, o un parziale rimborso, o addirittura essere rimborsati interamente. Chiaro è che, in quest'ultimo caso limite, è necessario ricorrere per via giudiziale.
Il modo migliore per evitare problemi in sede di compravendita è quello di essere chiari e trasparenti. Chi vende non deve nascondere in alcun modo vizi e magagne del veicolo che sta vendendo, e deve metterne al corrente l'acquirente, che deve avere tutti gli strumenti per compiere una scelta consapevole. A tutela di entrambi, è possibile sottoscrivere una scrittura privata in cui il venditore dichiara di cedere il motoveicolo all'acquirente, segnalando per iscritto tutti i suoi vizi evidenti; dal canto suo l'acquirente accetta e sottoscrive le condizioni reali del veicolo.
Tale clausola vessatoria non si applica nel caso in cui l'acquirente scopra vizi occulti, ossia sconosciuti anche al venditore, che si manifestano, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene.
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