Burocrazia
Patente: posso circolare con la sua scansione digitale?
La dematerializzazione dei documenti è all'ordine del giorno. Vediamo cosa succede se viaggio senza il documento di guida, ma soltanto con un suo duplicato digitale
Il primo comma dell’articolo 180 del Codice della Strada parla chiaro: il conducente di un veicolo a motore, per circolare, “deve avere con sé” vari documenti in originale. Questi sono:
- La carta di circolazione (o, in alcuni tipi di veicoli, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione)
- il Certificato di assicurazione obbligatoria
- La patente (o il foglio rosa assieme ad altro documento di identità, se sei in attesa di conseguire l’esame di abilitazione alla guida)
Negli ultimi anni stiamo però assistendo ad una progressiva “dematerializzazione” dei documenti cartacei.
Il comma 4 dello stesso articolo 180 CDS consente in alcuni casi eccezionali (per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto e per quelli destinati a locazione senza conducente) di poter sostituire la carta di circolazione con una fotocopia autenticata dal proprietario e da questi sottoscritta.
Oltre a ciò l’abbondante ricorso a polizze assicurative telefoniche o online ha di fatto ridotto il certificato di assicurazione alla semplice stampa di un pdf.
Dunque, è naturale domandarsi se anche per la patente di guida sia legittimo circolare con una semplice fotocopia autenticata oppure detenendo una copia digitale del documento su smartphone o tablet. La risposta è negativa: ad oggi non esistono deroghe all’obbligo di portare con sé la patente di guida.
COSA SI RISCHIA
Ciò determina di per sé l’applicabilità della sanzione amministrativa di cui al comma 7 del citato articolo (da 42 a 173 euro. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da 26 a 102 euro).
Infine si rappresenta che il conducente può comunque essere invitato ai sensi del comma 8 ad esibire il documento presso un ufficio di polizia. La mancata ottemperanza determina una sanzione amministrativa ben più grave (da 431 a 1.734) oltre alla possibilità di applicare una sanzione addizionale, equivalente all’accertamento della inesistenza del documento di cui si è chiesta l’esibizione.
(in collaborazione con l'avv. Lorenzo Panelli)
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