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Cosa fare in caso d'incidente?

di Riccardo Matesic il 12/04/2017 in Assicurazioni Moto

Scrivere una buona denuncia del sinistro è il punto di partenza per ottenere il giusto risarcimento in tempi rapidi. Se poi il veicolo con il quale ci siamo scontrati è straniero, ci sono alcune ulteriori procedure da conoscere

Cosa fare in caso d'incidente?
E quando ci succede l'incidente? Manteniamo la calma. In ogni caso, perché arrabbiarsi o spaventarsi non serve a nulla. Anzi, peggiora la situazione. Ormai il danno è fatto, e dobbiamo fare le mosse giuste per cercare di avere meno problemi possibili.

Siamo a posto fisicamente? Siamo in grado di dialogare con la controparte? Allora cerchiamo subito di chiarirci e di arrivare a un'analisi condivisa di ciò che è successo. E se ci imbattiamo in una persona che non sente ragioni, conviene chiamare subito le forze dell'ordine. Il loro aiuto sarà fondamentale sia nell'eventualità in cui ci si sia imbattuti in un incivile litigioso, sia se ci sono dubbi sulla dinamica dell'incidente. Per questo converrà –se possibile- lasciare i veicoli immobili e attendere l'arrivo della Polizia, che potrà prendere visione della scena e redigere un opportuno verbale. Attenzione però, non bloccate il traffico per due graffietti. Soprattutto state attenti a non bloccare i mezzi pubblici, perché in questo caso si configura l'interruzione di pubblico servizio, e si rischiano molti guai.

Se il nostro investitore se ne va, non resta che prendergli la targa e sporgere denuncia autonomamente all'assicurazione. E alle forze dell'ordine per omissione di soccorso, se l'altro non si è fermato dopo aver causato l'incidente. Nel caso in cui lo si rintracci e sia assicurato, si potrà avviare la pratica di risarcimento. Diversamente, saremo comunque risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se invece le versioni delle parti sono concordi sulle modalità del sinistro, allora si può compilare il Modulo Blu insieme. Questo dovrà essere consegnato alla propria compagnia assicuratrice, perlomeno nei casi in cui si applica il risarcimento diretto (se sono coinvolti più di due veicoli la colpa deve essere comunque di un singolo conducente -Corte di Cassazione, Ordinanza 3146/2017-: in caso di colpa di più conducenti o di concorso di colpa il risarcimento diretto non può applicarsi). Diversamente si dovrà andare alla compagnia della controparte.

Per quanto riguarda eventuali danni fisici, sul Modulo Blu si può essere generici, rimandando ai successivi certificati medici. In ogni caso, anche se lì per lì si è dichiarato che non c'erano feriti, successivamente la denuncia può essere integrata con le opportune documentazioni. Così come è ammessa, nel malaugurato caso di un peggioramento delle condizioni, l'aggiunta di un'integrazione, che potremo reclamare alla compagnia della controparte.


Il risarcimento diretto
È il sistema che ha istituzionalizzato e reso obbligatorio il risarcimento dell'incidentato da parte del suo stesso assicuratore. Negli anni ha portato un vantaggio nella riduzione dei tempi di risarcimento, ma ha anche generato un aumento forte dei premi assicurativi per i motociclisti.

Il risarcimento diretto si applica ai sinistri che avvengono sul territorio italiano, fra non più di due veicoli (poco sopra abbiamo scritto che per una recente sentenza della Corte di Cassazione sono ammessi anche i casi di incidenti fra più di due veicoli purché la colpa sia di un solo conducente) immatricolati in Italia. C'è però una deroga per i mezzi targati SCV (Sede Centrale del Vaticano) e per quelli targati RSM (Repubblica di San Marino).

Per i danni fisici, questi sono compresi nella procedura di risarcimento diretto se non superano i nove punti d'invalidità. In caso contrario ci si dovrà rivolgere alla compagnia della controparte unicamente per questo tipo di risarcimento, continuando a dialogare con la propria per i danni al veicolo e alle cose trasportate.

La procedura di risarcimento diretto si applica invece in ogni caso ai passeggeri trasportati, come da articolo 141 del Codice delle Assicurazioni.

Per le tempistiche, la compagnia ha 90 giorni di tempo per avanzare una proposta di risarcimento, se il conducente ha riportato danni fisici, e 60 se i danni sono solo a cose. Tale tempistica si riduce ulteriormente a 30 giorni, se la denuncia è firmata contestualmente da entrambi i conducenti.

Se la denuncia presentata non dovesse essere completa, la compagnia ha 30 giorni di tempo per chiederne un'integrazione, e i termini per la sua risposta restano sospesi fino a quando si invieranno le informazioni richieste. Una volta accettata l'offerta della compagnia, questa avrà 15 giorni per liquidare.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive dopo due anni dalla data del sinistro.


L'incidente con un veicolo straniero
Le compagnie assicuratrici operanti nello Spazio Economico Europeo (UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia) debbono nominare un mandatario in ogni paese. Così, in caso di incidente con un veicolo straniero, si può trattare il risarcimento direttamente con lui, senza spese aggiuntive e la necessità di parlare una lingua diversa dall'italiano.

Se l'incidente avviene in Italia. Si deve redigere una denuncia da inviare all'UCI (Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 – 20154 Milano), che individuerà e incaricherà il mandatario.

Nella denuncia bisogna riportare:
• Targa, tipo (auto, moto…), marca, modello, assicurazione e possibilmente gli estremi della polizza del veicolo estero
• Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero e del suo conducente
• Estremi dell'autorità di polizia eventualmente intervenuta, comando di appartenenza e località
• Copia della Carta Verde del veicolo estero se disponibile
• Descrizione dell'incidente
Se ci sono danni a veicoli o cose, indicare luogo, giorni e orari per la perizia. Se ci sono lesioni personali, indicare l'età, l'attività lavorativa svolta, il reddito percepito, l'entità delle lesioni e l'attestazione medica comprovante la guarigione, specificando se ci sono postumi permanenti.

Il mandatario avrà tre mesi per rispondere. Se non risponde, o se l'assicurazione della controparte non è rintracciabile entro due mesi, l'UCI predisporrà un risarcimento attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se l'incidente avviene all'estero. Chi resta vittima di un sinistro in un paese europeo o della Carta Verde (Albania, Andorra, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Mondavia, Romania, Serbia, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina) provocato da un veicolo dello Spazio Economico Europeo (UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dovrà rivolgersi direttamente al mandatario, chiedendone l'indirizzo alla CONSAP Spa (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), con un fax (06.85.79.62.70) o chiamando al telefono (06.85.79.64.15 dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì).

Nell'eventualità invece in cui l'altro veicolo sia immatricolato al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il caso peggiore, non resta che rivolgersi alla sua assicurazione, o al Bureau Nationale del paese d'origine, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.ucimi.it.
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